Art. 5.
(Provvidenze).

      1. In seguito alla constatazione di cui all'articolo 4 della presente legge sono concesse al disabile intellettivo e relazionale le provvidenze economiche, rivalutate di anno in anno in rapporto al costo della vita, in misura non inferiore a quelle riconosciute ai sensi delle leggi 28 marzo 1968, n. 406, 27 maggio 1970, n. 382, 21 novembre 1988, n. 508, e successive modificazioni.
      2. Le provvidenze economiche di cui al comma 1 sostituiscono, per i soggetti di cui alla presente legge, quelle già in godimento alla data di entrata in vigore della medesima. È riconosciuto il diritto individuale di optare per condizioni di miglior favore già in godimento.
      3. In favore dei soggetti di cui alla presente legge si applicano le disposizioni vigenti in materia di pensioni di reversibilità.

 

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